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Interessante sentenza della Corte di Appello di Firenze (Sent. n. 1731/2023) in tema di lezioni di equitazione.

Incidente durante una lezione di equitazione

All’origine del contenzioso è il verificarsi di un grave incidente durante una lezione di equitazione. Il cavallo montato da Tizia, allieva minorenne e principiante, parte al galoppo facendola prima scivolare lungo il suo fianco e poi cadere. Colpita alla testa da uno zoccolo Tizia riporta importanti lesioni al viso.

In primo grado, il centro ippico viene condannato, ex art. 2050 c.c., al risarcimento in favore di Tizia, del danno patrimoniale e non patrimoniale, aumentato quest’ultimo, nella sua componente di danno biologico permanente, per la personalizzazione della percentuale massima consentita. Viene respinta, invece, la domanda di manleva spiegata dal centro ippico nei confronti della compagnia di assicurazione ritenendosi assente la relativa copertura assicurativa.

Proposto appello, la parte soccombente (il centro ippico) contesta la personalizzazione del danno biologico e l’esclusione dell’applicabilità al caso di specie della copertura assicurativa, ritenendo che questa esclusione sia una sorta di “vanificazione” del rischio assicurato.

La ingiustificata personalizzazione del danno biologico

La Corte d’Appello di Firenze accoglie il motivo di impugnazione proposto dal centro ippico riferito alla ingiustificata personalizzazione del danno biologico.  L’accoglimento trova la sua ragione nel presupposto per cui le conseguenze, seppur diverse, di una lesione alla salute sono tutte inquadrabili in due gruppi. Quelle comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, e quelle particolari del caso concreto, che rendono il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi simili. Mentre le prime presuppongono la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità, le seconde esigono la prova concreta dell’effettivo e maggior pregiudizio patito (la c.d. personalizzazione).

Secondo la Corte d’Appello, il rilievo deturpante delle cicatrici riportate al viso della ragazza, così come l’inevitabile disagio che queste possono determinare nella vita di una giovane, sono conseguenza diretta ed inevitabile delle lesioni subite da Tizia e che avrebbero causato le medesime problematiche in qualsiasi altra persona con le stesse menomazioni e della stessa età. Nel caso in oggetto, conclude la Corte, non risulterebbe provato alcun profilo tale da giustificare un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita. Motivazione conforme alla giurisprudenza prevalente, come in Cass. Civ. n. 5865/2021 secondo la quale “soltanto in presenza di circostanze ‘specifiche ed eccezionali’, tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave di quello che le medesime lesioni avrebbero causato ad una diversa persona della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio“.

Il motivo d’appello relativo alla copertura assicurativa

Il Tribunale, in primo grado, ha respinto la domanda di manleva proposta dal centro ippico nei confronti dell’assicurazione, sulla base del tenore letterale dell’art. 52 delle condizioni di polizza secondo cui “non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano i cavalli‘. Poiché il danno in questione ha riguardato proprio un cavaliere (Tizia) nello svolgimento di una lezione di equitazione, tale circostanza è stata ritenuta dirimente per l’applicazione di quanto disposto dal richiamato art. 52 delle condizioni di polizza. Una lesione di un diritto, secondo il centro ippico, convenuto e soccombente, che aveva ragionevolmente supposto, in coerenza con la natura dell’attività svolta, che la polizza in questione fosse stata stipulata principalmente proprio per avere una copertura con riferimento ai danni subiti dai cavalieri a causa dei cavalli (cadute da cavalli, calci dei cavalli, ecc.). Un’interpretazione, quella del giudice di primo grado, che, a dire dell’appellante, non ha tenuto conto delle regole generali di interpretazione del contratto e, in particolare, delle clausole contrattuali ivi previste e del loro tenore complessivo.

La sussistenza della copertura assicurativa in favore del centro ippico

La Corte d’appello di Firenze ritiene invece di pregio i motivi di appello svolti dal centro ippico. Partendo dal presupposto che ai sensi dell’art. 1363 c.c. la comune intenzione delle parti si desume dall’esame complessivo delle diverse clausole, occorre necessariamente considerare che l’art. 52 delle condizioni di polizza deve essere interpretato, coerentemente alla sua dichiarata finalità, in termini di allargamento delle fattispecie di rischio oggetto del contratto, tenendo conto però di quanto si legge all’art. 45, che riferisce la copertura assicurativa a tutti i fatti lesivi o dannosi verificatisi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l’assicurazione, e all’art. 44, in cui sono contemplate tutte le attività sportive e associative rientranti negli scopi associativi, comprese, quindi, le lezioni di equitazione.

Pertanto, nell’ottica di un’interpretazione delle clausole che non le privi di senso effettivo e sia secondo buona fede, non può non operare la garanzia assicurativa genericamente sussistente ex art. 44 – 48 della polizza. Garanzia riferita ai fatti lesivi verificatisi nei confronti di soggetti tesserati, in occasione (anche) delle attività relative ai corsi di equitazione, e come tali ricomprendenti i rischi relativi ai danni cagionati dai cavalli, che rappresentano il fulcro dell’attività in oggetto. E se una interpretazione secondo buona fede delle suddette clausole non può autorizzare ad escludere dai danni determinati dai cavalli proprio le cadute dagli stessi, nella copertura assicurativa di cui agli artt. 44 – 48 rientra anche la caduta da cavallo di cui è causa, avvenuta durante un corso di equitazione. Situazione alla quale, precisa la Corte d’Appello, non appare applicabile la limitazione di cui all’art. 52 che è invece riferita all’estensione della garanzia ai danni arrecati dai cavalli durante manifestazioni sportive e gare (osservando peraltro che l’appellativo di ‘cavaliere’ non si addice ad un allievo di un corso base di equitazione, quale era Tizia).

Nello specifico contesto delle manifestazioni e delle gare, come degli allenamenti agonistici, non appare infatti priva di una sua logica l’esclusione del danno al cavaliere che monta il cavallo che ha provocato il danno scontrandosi con un altro cavallo, poiché si tratta di circostanze e di nozioni (compreso l’appellativo di ‘cavaliere’) che si adattano infatti ad attività di soggetti esperti, che nell’ambito agonistico mettono in essere in modo cosciente condotte di elevato rischio.

Avv. Susanna Fusco