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Entro il 31 marzo 2024 è possibile richiedere all’Inps il bonus previsto per i genitori separati, divorziati e/o conviventi.

Deve essere inoltrata domanda entro il giorno 31 marzo. Si tratta del bonus istituito dall’art. 12 bis comma 1 del D.L. 41/2021 convertito con la L. n.69/2021, le cui istruzioni operative sono state emanate dall’Inps con Messaggio n. 614 del 9 febbraio 2024.

La L. 69/2021 prevede un fondo di 10 milioni di euro per assicurare a genitori separati o divorziati, a basso reddito, la continuità dell’assegno di mantenimento che sia stato ridotto o non versato dall’altro genitore a causa dell’emergenza Covid-19, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, nel caso in cui genitore obbligato al versamento, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbia cessato, ridotto o sospeso il versamento, oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

Requisito per l’ottenimento dell’agevolazione, è che il reddito del beneficiario, per l’anno in cui si richiede il sostegno, sia inferiore o pari ad € 8.174,00. Il genitore che si trova in stato di bisogno, deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minorenni o portatori di handicap grave.

L’importo massimo ottenibile è di € 800,00 mensili, per un massimo di 12 mensilità, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Per le modalità di erogazione, l’Inps ha istituito un apposito servizio, disponibile sul portale istituzionale dell’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale, SPID o CIE.

Nella compilazione della domanda, vengono richieste varie informazioni:

  • l’indicazione degli anni (ricompresi in quelli dell’emergenza COVID) in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a € 8.174,00;
  • l’indicazione dei dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento;
  • l’allegazione dei documenti che attestino il diritto all’assegno di mantenimento;
  • nell’ipotesi di figlio maggiorenne e disabile, è necessario presentare anche l’attestazione della disabilità, qualora questa sia stata accertata prima del 2010 o provenga da un contenzioso o risulti essere stata accertata dalle Province autonome di Trento o di Bolzano o dalla regione autonoma della Valle d’Aosta.

Alla fine del periodo di presentazione delle domande da parte degli interessati, seguirà una fase istruttoria da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia e quindi avverrà la corresponsione del contributo economico da parte dell’Inps.

Autore: Avv. Susanna Fusco.
26-02-2024