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Danno da perdita dell’animale da affezione

La perdita del proprio animale da affezione causa un dolore che va a ledere la sfera emotiva del padrone, e dunque costituisce un danno che deve essere risarcito.

Questo è quanto è stato stabilito dal Tribunale di Brescia nella sentenza n. 2841/2019.

Il caso

Il padrone di un cane corso conveniva in giudizio la titolare di un allevamento canino, in quanto egli aveva a lei affidato, presso l’allevamento canino di cui era titolare, il proprio cane di razza corso, perché venisse coperta da un maschio; successivamente l’attore veniva informato dello smarrimento del cane, avvenuto nella campagna circostante.  Appena avuta notizia dello smarrimento del cane, l’attore si era immediatamente attivato in approfondite ricerche della propria cagna, le quali purtroppo non consentivano di ritrovare il cane.

In seguito alla perdita della propria cagna, l’attore aveva sviluppato un disturbo depressivo, con sofferenza e perdita del sonno, cosicché egli si era trovato costretto a far ricorso ad uno psicologo, per una terapia psicologica di sostegno.

In seguito, egli si rivolgeva al Tribunale chiedendo pertanto il risarcimento della somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno patrimoniale, di cui Euro 3.000,00 per il valore economico del cane ed Euro 1.000,00 per i costi sostenuti per le ricerche, ed inoltre la somma di Euro 10.000,00,  a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, quale danno morale, subito per la perdita del proprio animale d’affezione, da liquidarsi in via equitativa.

La decisione

Il Tribunale di Brescia ha accolto parzialmente la domanda, e a riguardo del danno non patrimoniale ha precisato quanto di seguito riportato:

1) viene rafforzata, nella considerazione delle persone, la necessità di tutelare un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, per cui non si può considerare come futile la perdita dell’animale d’affezione e, in certe condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso, tanto da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno deve essere risarcito;

2) il danno derivante da perdita di animale da affezione è risarcibile, nel caso in cui il rapporto tra padrone e animale possa essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità umana individuale e quindi un vero e proprio bene della persona, tutelata dall’art. 2 della Costituzione;

3) viene riconosciuto inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione anche in assenza di condotte costituenti reato, proprio perché viene valorizzato il particolare rapporto che si instaura tra essere umano ed animale domestico, il quale “non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi” e che “si inserisce tra quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all’art. 2“.

Avv. Susanna Fusco