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Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito la natura del credito dell’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge, distinguendone la natura da quello dovuto ai figli.

Quando non si paga un debito, si può subire l’espropriazione forzata dei propri beni e crediti da parte del creditore, per ottenere il dovuto. Quando però si tratta dei crediti alimentari, ci sono delle precisazioni da aggiungere, in quanto questi godono di particolari privilegi.

Il credito alimentare

Credito alimentare (come stabilito dall’art, 433 c.c.) è una prestazione economica spettante a chi versi in stato di bisogno e sia incapace di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Obbligati a prestare gli alimenti sono i parenti più prossimi, ad iniziare dal coniuge. Nel caso di separazione dei coniugi, il credito alimentare diventa un credito di mantenimento, nella misura stabilita dal relativo assegno. Quindi l’obbligazione si allontana dallo stato di bisogno e non è più un vero credito alimentare.

Assegno di mantenimento

Come noto, l’assegno di mantenimento è la somma che viene erogata, in caso di separazione, da un coniuge all’altro, per garantire a quest’ultimo un tenore di vita simile a quello di cui godeva in costanza di matrimonio. Dunque l’importo dell’assegno di mantenimento può essere superiore a quanto necessario per il mero sostentamento. La Cassazione (Cass. n. 13609 del 4-7-2016 e n. 25166 del 24-10-2017) ha stabilito che l’assegno di mantenimento dovuto ai figli ha sempre natura alimentare, sia che siano minori, sia che siano maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, in quanto diretto al loro sostentamento.

Con la recente sentenza n. 9686 del 26-5-2020, la Cassazione ha precisato che invece l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge non ha natura di credito alimentare, in quanto non deriva da uno stato di bisogno ma ha origine nel diritto all’assistenza materiale previsto dal vincolo matrimoniale. Inoltre l’assegno di mantenimento dovuto in seguito a separazione presuppone l’adeguatezza dei redditi al livello goduto in costanza di matrimonio, mentre quello dovuto in seguito al divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.

Pignoramento e assegno di mantenimento

Il fatto che l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge separato non abbia natura alimentare, consente il pignoramento dello stesso. Infatti normalmente i crediti alimentari non sono soggetti a pignoramento, a meno che il creditore proceda anch’egli per cause alimentari, come previsto dall’art. 545 c.p.c., in quanto godono di privilegio poiché sono destinati a soddisfare bisogni primari di vita.  Per questo motivo la legge stabilisce limiti precisi per il pignoramento per crediti alimentari, in un quinto dello stipendio proprio perché si tratta di crediti di mantenimento. Infatti quando si tratta di crediti alimentari in senso stretto, la misura del pignoramento arriva ad un terzo in favore della parte che agisce per ottenerne la riscossione. Nel caso in cui lo stipendio sia versato sul conto corrente in data precedente al pignoramento, l’importo pignorabile è quello eccedente il triplo dell’assegno sociale, che varia di anno in anno (per il 2020 è di Euro 459,83).

Evitare il pignoramento

Abbiamo dunque visto che il credito per il mantenimento dei figli ha natura alimentare, dunque è impignorabile, a meno che non si proceda per crediti della stessa natura. Invece l’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge separato non ha natura alimentare, quindi è pignorabile, seppur con i limiti sopra descritti.

La conseguenza è che l’assegno versato all’ex coniuge potrà essere compensato con eventuali crediti che il debitore esecutato possa vantare e documentare nel procedimento, che sarà di opposizione all’esecuzione. La detta sentenza di Cassazione n. 9686 del 2020, cita il caso del mutuo contratto dai coniugi in costanza di matrimonio.

Quindi anche il credito derivante dall’assegno di mantenimento all’ex coniuge separato diventa pignorabile e quindi compensabile con altri crediti. L’ex coniuge obbligato al pagamento potrà dunque bloccare la procedura esecutiva nei suoi confronti opponendo il credito che a sua volta vanti nei confronti dell’ex coniuge che abbia agito per ottenere il pagamento. La mancanza di natura alimentare dell’assegno di mantenimento può quindi bloccare l’azione per ottenerne il pagamento quando l’obbligato al pagamento sia titolare di altri crediti nei confronti dell’altro coniuge.

Avv. Susanna Fusco

13-6-2020