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Una selezione di massime giurisprudenziali relative al danno cagionato da animali e relativa responsabilità.

Danno cagionato da animali – Cavallo fuggito dal recinto

In caso di danno cagionato da animali non configura il caso fortuito il fatto che il cavallo sia fuggito dal recinto, trattandosi di circostanza imputabile ad inadeguata vigilanza e controllo del proprietario.

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11598

Il proprietario risponde del danno cagionato da animale

Del danno cagionato da animale risponde il proprietario o chi ne ha l’uso per responsabilità oggettiva, sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, nesso che il caso fortuito può interrompere sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.

Tribunale Grosseto, 22/04/2015, n.387

Danno cagionato da animali – Responsabilità del proprietario 

In tema di danno cagionato da animali, deve distinguersi, in via alternativa, tra responsabilità del proprietario e quella di colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Tenere in uso l’animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto. Il che vuol dire anche che ciò che rileva non è tanto la finalità (di profitto economico o meno), quanto, piuttosto, il tipo di uso esercitato, qualificato dal governo dell’animale, che normalmente compete al proprietario.

Deriva da quanto precede, pertanto, che, di norma, la responsabilità grava sul proprietario, perché questi fa uso dell’animale. Perché la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facoltà, mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell’animale, egli continua a fare uso dello stesso animale, sia pure per il tramite del terzo, restando responsabile di qualunque danno.

(Nella specie la ricorrente, dipendente di un maneggio, era stata colpita in faccia da uno zoccolo in occasione dell’uscita dall’animale stesso dal box in cui stazionava. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha escluso che la proprietaria del cavallo dovesse ritenersi responsabile dei danni patiti dalla ricorrente).

Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n.5825

Responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore 

In tema di danno cagionato da animali, l’art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell’animale ovvero dell’utilizzatore, evenienza questa ipotizzabile solo allorché il proprietario si sia spogliato, in fatto o in diritto, del governo dell’animale.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che – in relazione ai danni conseguiti ad un sinistro mortale, verificatosi in un maneggio nel corso di una lezione di equitazione – aveva ritenuto unica responsabile l’istruttrice, proprietaria del pony, svolgendo essa la propria attività in piena autonomia rispetto al club ippico).

Cassazione civile sez. III, 22/12/2015, n.25738

Presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali

La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell’animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente integrata la prova liberatoria dalla circostanza che la parte danneggiata, la quale aveva riportato lesioni a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo, si era addentrata nel recinto, chiuso e riservato al personale, dove si trovava il cavallo, ponendo così in essere un comportamento volontario di cui si era assunta tutta la responsabilità, trattandosi peraltro di una esperta cavallerizza).

Cassazione civile sez. III, 15/12/2015, n.25223

Responsabilità per danno cagionato da animali: su cosa si fonda?

Poichè la responsabilità ex art. 2052 c.c., per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un’attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l’animale, e poichè il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anzichè all’animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Ne consegue che spetta all’attore provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Tribunale Ancona sez. II, 30/10/2014, n.1787

Danno cagionato da animali randagi e onere probatorio 

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile il Comune convenuto per il danno subito dall’attore a causa dell’impatto tra la propria auto e un cane randagio verificatosi “assai fuori” dal centro abitato, senza accertare se, oltre che prevedibile, l’evento fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole).

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, n.31957

Lesioni cagionate al minore dal cavallo durante la passeggiata 

Per l’incidente avvenuto in occasione di una passeggiata di allenamento in campagna a cavallo, la responsabilità si fonda, non su un comportamento del proprietario del cavallo, bensì su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l’animale, per cui solo lo stato di fatto e non l’obbligo di vigilanza o di controllo può assumere rilievo.

Osserva la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione della norma, ritenendo l’affidataria dell’animale responsabile ex art. 2052 c.c. del danno cagionato dal cavallo che, seppure non di sua proprietà, nel momento del sinistro non poteva che ritenersi in suo uso.

Detta responsabilità concorre con quella della Associazione, per quanto non fosse proprietaria del cavallo, in quanto l’organizzazione della passeggiata, con la presenza dell’istruttrice in testa al gruppo, costituito per grandissima parte da minorenni, la scelta e la guida del percorso, nonché la stessa andatura dei cavalli fanno riferimento sempre all’associazione. Pertanto, deve ritenersi che sussista una responsabilità, da inquadrarsi nell’ambito dell’art. 2048 c.c.

Corte appello Genova sez. II, 21/02/2018, n.295

Danno causato da animali selvatici

Essendo pacifico che un ente territoriale può essere chiamato a rispondere per un danno cagionato da animali selvatici non già ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma solo dell’art. 2043 c.c., e che, ciò che qui più interessa, ne può risponde in giudizio se e nei limiti in cui le violazioni dedotte a suo carico rientrino nella sua sfera di competenza concreta e non meramente astratta.

L’individuazione del giusto contraddittore, dunque, va fatta caso per caso e dipende dal grado in cui le violazioni che chi agisce indica come generatrici di danno rientrino nelle competenze della regione ovvero siano state delegate alle province.

Tribunale Arezzo, 27/01/2017, n.115

Danno cagionato da animali: il caso fortuito

Ai sensi dell’art. 2052 c.c., del danno cagionato da animale risponde il proprietario o chi ne ha l’uso, per   responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.

Tribunale Lucca, 01/03/2016, n.446