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Modificati gli importi sotto ai quali non si possono pignorare stipendio, pensione e conto corrente

Sono stati modificati i limiti al pignoramento presso terzi, cioè al pignoramento dello stipendio, della pensione e del conto corrente.  Cambia anche la determinazione del minimo vitale sotto il quale l’assegno pensionistico dell’Inps non può scendere in seguito a pignoramento.

La materia dei pignoramenti presso terzi, regolata dall’articolo 545 cod. proc. civ.,  è stata modificata nel 2015 con la sua totale riscrittura. I limiti di pignoramento presso terzi sono stabiliti in base all’assegno sociale annualmente fissato dall’Inps. Come ogni anno, a dicembre l’Istituto di Previdenza ha comunicato il nuovo importo. Per il 2020, l’assegno sociale sarà pari a 459,83 euro. Questo significa che:

  • non si potrà pignorare il conto corrente contenente meno del triplo dell’assegno sociale, pari quindi a 1.379,49 euro, se su questo viene accreditato uno stipendio da lavoro dipendente o una pensione;
  • non si potrà pignorare la pensione, in capo all’Inps, se questa è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, pari dunque a 689,74 euro.

Quali sono e come funzionano i nuovi limiti al pignoramento presso terzi.

Pignoramento del conto corrente bancario

Allorché il creditore esegua un pignoramento in banca e sul conto corrente vi sia depositata solo la pensione o lo stipendio da lavoro dipendente, il pignoramento può avere ad oggetto:

  • relativamente alle somme che si trovino già sul conto alla data della notifica del pignoramento, solo la parte  eccedente il triplo dell’assegno sociale che, per il 2020, è pari a 1.379,49 euro. Quindi, se sul conto ci sono somme maggiori di questa, si potrà pignorare solo la differenza tra tale importo e 1.379,49 euro;
  • relativamente ai successivi accrediti mensili a titolo di pensione o stipendio, resta fermo il limite di pignoramento di massimo un quinto.

Pignoramenti della pensione – Il minimo vitale

Se il creditore intende pignorare la pensione in capo all’Inps, quindi prima che questa venga accreditata al debitore, il pignoramento è di massimo un quinto. Questo si calcola però sull’assegno pensionistico al netto del cosiddetto minimo vitale. Il minimo vitale è pari a una volta e mezzo l’assegno sociale, per il 2020, 689,74 euro. Quindi, una pensione più bassa di tale importo non può mai essere pignorata. Nel caso in cui venga superato tale limite, il pignoramento si effettua solo su un quinto di ciò che avanza. Per esempio, per una pensione di 1.000 euro, il pignoramento del quinto può avvenire solo su 310,26 euro (ossia 1000 – 689,74).

Avv. Susanna Fusco