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Regolamento deontologico al vaglio del Garante. Il Garante Privacy ha verificato la conformità delle Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Tali regole deontologiche, dunque, si applicano agli avvocati, agli avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio italiano, ai praticanti avvocati e, non di meno, agli investigatori privati.
L’ambito di applicazione riguarda il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione.

Dati da conservare? L’avvocato, una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, e fermo quanto previsto dalla legge e dal Codice deontologico forense, potrà conservare atti e documenti attinenti all’oggetto della difesa o delle investigazioni difensive «qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche».
Tuttavia, qualora l’avvocato conservi la documentazione per adempiere a un obbligo normativo – in materia fiscale, ad esempio – dovrà conservare i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere a quello specifico obbligo.

Subentro del collega. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa al difensore che subentra formalmente nella difesa.

Sospensione o cessazione della professione. Nel caso in cui l’avvocato venga sospeso o cessi l’esercizio della professione, la titolarità del trattamento non cessa ex se. La documentazione, infatti, qualora non ci sia un altro difensore, decorso un congruo termine dalla comunicazione all’assistito, sarà consegnata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

Fonte: http://avvocati.it/it